La fotografia è tutelata come opera,sia di carattere creativo che non, (Legge 22 aprile 1941,n. 633 sul diritto d’autore).Per fotografia si intende “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”.
La legge distingue ,immagini che esprimono una personale visione della realtà e quelle prive di qualsiasi contenuto espressivo.
Le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a 70 anni dalla morte dell’autore, ed è sempre obbligatoria la citazione del nome del fotografo.
In questo caso all’autore dell’opera fotografica spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d’autore, (quali i diritti di utilizzazione
Le semplici fotografie, sono invece protette per 20 anni dalla data di realizzazione, e la menzione del nome del fotografo è soggetta agli eventuali accordi fra le parti.
Per quanto riguarda le semplici fotografie, la legge riconosce alcuni diritti: il diritto esclusivo di riproduzione, di diffusione salvo per il ritratto.
Inoltre se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto spetta al datore di lavoro.
Lo stesso principio si applica per una fotografia di cose in possesso del committente (ovvero di chi ordina la fotografia),anche la riproduzione di fotografie pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità di pubblico interesse è lecita, sempre dietro il pagamento di un equo compenso al fotografo (art. 91 comma 3).
La legge prevede che per il ritratto fotografico eseguito su commissione( salvo patto contrario)esso può essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre dalla persona fotografata o dai suoi successori,senza il consenso del fotografo, sempre dietro pagamento di chi utilizza commercialmente la produzione (art. 98).
Il nome del fotografo, se risulta dalla fotografia originaria, deve essere indicato.
La legge prevede alcune eccezioni alla pubblicazione del ritratto: se trattasi di personaggio famoso o pubblico ripreso nell’ambito della sua notorietà la fotografia può essere pubblicata al fine di informazione senza consenso della persona ritratta; se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici;se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o di indagine di polizia;se l’immagine della persona compare all’interno di un’immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico,e il volto della persona non è isolato dal contesto.