Abbiamo già parlato della normativa di legge che regola la fotografia in Italia in questo articolo “Norme sulla fotografia in Italia.”
(partecipa alla discussione sulla nostra pagina il mondo delle reflex)
In rete si trovano decine di articoli che affrontano questo argomento molti sono discordanti sulle”regole” che si devono rispettare nel ramo di “legge” e legalità.
Una cosa è certa, non possiamo fotografare tutto quello che vogliamo!!!!
Questo vale sia per i luoghi che per le persone.
Nel caso si fotografassero persone a loro insaputa, in Italia è in vigore una normativa sulla privacy che impone “l’ obbligo di non fotografare persone senza il loro consenso”. Nel caso di persone famose le cose cambiano ci sono diritti d’ immagine oltre alla privacy personale.
La legge Italiana in questo caso afferma il “diritto di ogni persona a restare anonimo al di fuori della propria sfera di affetti e persone familiari.” Inoltre rafforza il principio secondo il quale “ognuno ha la propria libertà di movimento senza per forza essere fotografato a sua insaputa”. Quindi occorrerebe una liberatoria per postare immagini di altre persone
Lo stesso diritto rafforzato dalla tutela sui minori proibisce “la fotografia e la pubblicazione di foto che ritraggono minori senza lo specifico consenso (scritto) dei genitori”. Su questo la legge Italiana ( e non solo) non fà eccezioni di nessuna natura!!!.
Lo stesso concetto la legge lo applica alle foto di luoghi cosidetti “pubblici”. Ricordatevi che in Italia esiste la “legge sulla proprietà privata, secondo la quale non si puo’ entrare ne scattare foto in luoghi che sono di prorietà individuale, e non si può violare in nessun caso”.
Quindi i luoghi che si visitano come musei, chiese, monumenti, entrano in questa categoria se sono una proprietà privata.
Un’ altro aspetto che bisogna tenere sempre presente è la cosiddetta “foto da street”. Questa tipologia di foto ( che io trovo bellissima) viola la legge sulla privacy Italiana, perchè racchiude scatti che sono “rubati” senza il consenso dei soggetti.
Anche sui social quale Facebook, Twitter,Pinterest ecc, vale lo stesso principio di legge, che tutela cose è persone. Non potete postare tutto quello che volete, ma solo quello che potete.
Lo stesso discorso si applica alla proprietà intelletuale di foto e articoli. Questi vengono applicati qualora si dimostri che una foto nostra è stata pubblicata senza il nostro consenso, oppure di un articolo ( scritto personalmente da noi e non copiato e spacciato per proprio come fanno alcune pseudo pagine di fotografia) che non abbia avuto il nostro esplicito commento ad essere pubblicato.
Il mettere la fonte di un articolo conservandone i credit non sempre è sufficiente per la legge, ma questa è un’ altra storia 😉
Quindi fate sempre attenzione a cosa e a chi fotografate!!!
In questo post ho voluto sottolineare i 2 principali punti che dividono le communità fotografiche su cosa si possa o non fotografare.
Voglio anche segnalarvi un link che potrebbe aiutarvi a comprendere meglio i concetti che ho cercato di sottolineare io.
Concludendo nessuna legge proibisce di scattare fotografie in città, se queste però non violano il diritto alla privacy di chiunque.
Se vi avvicinate alle persone e cercate di coinvolgere nel vostro “progetto” fotografico,eviterete qualsiasi problematica legata a questa normativa ottenendo il loro consenso.
La legge che racchiude l’ attuale normative sulla fotografia è la:
Testo Unico D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che ha sostituito la precedente legge 675/96
C’è un errore di partenza. Non esiste un divieto di fotografare senza consenso della persona ritratta, e tanto meno dalla legge sulla privacy che non esiste. Il divieto è di non pubblicare un ritratto senza il consenso della persona ritratta (art. 110 cod. civ. e art 96 legge 633/1941)
Ciao Giorgio anche il tuo commento ha un errore di fondo. dici ” non si puo’ fotografare una persona senza il suo consenso” e poi dici che non esiste un divieto di fotografare senza consenso della persona ritratta e che non esiste la legge sulla privacy.Da quello che ho letto non solo esite una legge del 2003 a tutela di chi non vuole essere fotografato senza un espresso consenso ( che è obbligatorio chiedere) ma che esiste anche una legge che tutela la privacy dei singoli individui. I link nell’ articolo ti portano a tale legge.
art. 10 e non 110 codice civile
Legge 22 aprile 1941 n. 633
Non sono sicuro di quanto tu affermi in questo articolo.
Il dubbio viene leggendo il comma 2 dell’articolo 137 del dLgs 196/03, che dice:
“2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26”.
Inoltre, per dati personali o sensibili, il legislatore intende quelli che riguardano la salute, l’orientamento religioso, politico, sessuale. Quindi, la foto di una persona che passeggia per strada, a meno di casi espliciti, non rivela alcun dato sensibile della persona stessa.