Le norme che disciplinano la tutela del copyright nel settore fotografico sono un po’ cambiate ultimamente con l’ entrata in vigore della nuova legge del 22 aprile 1941. n.633 (e relative modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica n.19 del 8/1/1979, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 30/1/1979, n.29 e, successivamente, Dlgs n. 154 del 26 maggio 1997 (attuazione direttiva 93/98/Cee)), su Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997.
Il 19 settembre 2000 è entrata in vigore la legge 248 del 28 agosto 2000, intitolata “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000 n. 206. (fonte http://www.fotografi.org/legge_diritto_autore.html)
COSA E’ CAMBIATO RISPETTO A PRIMA NEL COPYRIGHT.
Una premessa la devo fare prima di continuare, per me ancora c’e’ caos su cosa, chi , e quando si possa fotografare e sopratutto quando si viola il diritto di proprietà intellettuale come una foto.
Detto cio’, da quello che ho capito io non è possibile in nessun caso utilizzare un’ immagine senza un’ autorizzazione del proprietario della stessa, anche se mettiamo link e credit è sempre una violazione .
Quindi sui social vale lo stesso concetto almeno che non venga specificato al momento dell’ iscrizione che si perdono i diritti d’ autore sulle immagini postate.
Un’ esempio per tutti è Facebook, non è vero che quello che si pubblica su facebook diventa di proprietà di Facebook, il diritto di copyright resta sempre all’ autore dell’ articolo/foto.
Per reclamare tale diritto, pero’ non basta dire la foto è mia toglietela, bisogna dimostrare che si è effettivamente il proprietario dello scatto.
Questo è per sommi capi la legge che determina il copyright nelle pubblicazioni. Poi abbiamo la tanto chiacchierata photostreet e le leggi che la governano .
In questo caso la cosa diventa ancora piu’ complessa perche’ ci sono estremi anche per violazioni penali oltre che civili. Alcune cose basi le ho capite leggendo questo articolo che parla della Fotografia di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico: ripresa, utilizzo, pubblicazione. Principi costituzionali, Legge n.633, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Una delle “regole” basi che spesso vengono a trovarsi in controversie tra pro e contro è quella dove “Non è possibile pubblicare foto di persone senza la loro autorizzazione” che piaccia o meno il succo della privacy è questo !!!!.
Come non è assolutamente concesso pubblicare foto di minori (senza autorizzazione dei genitori) e non è possibile pubblicare foto dove si veda la targa di un qualsiasi veicolo.
Altro punto è quello dei luoghi ad alto rischio che non possono essere fotografati ( i famosi obiettivi sensibili) aeroporti,caserme, depositi militari, basi militari, ecc.
A questo vanno aggiunti i luoghi pubblici e privati ( musei, chiese, mostre ) dove è proibito fare foto.
Inoltre ci sono anche le ultime leggi che vietano l’ uso delle aste selfie in luoghi pubblici ( cosa che mi trova in completo accordo).
Insomma se ci mettiamo a leggere tutte ste’ leggi cosa ci rimane da fotografare ?
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Giovanni Morici